STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“ Rabisch “
ARTICOLO 1
Costituzione, denominazione e durata
“ Rabisch “
ARTICOLO 1
Costituzione, denominazione e durata
E’ costituita una Associazione nella forma della associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile. L’Associazione assume la denominazione di “ Rabisch “. L’Associazione ha la propria sede sociale nella provincia di Bologna, in via G. Garibaldi 2, 40055, Castenaso. La durata è illimitata.
ARTICOLO 2
Caratteristiche
Caratteristiche
L’Associazione è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l’uguaglianza di tutti i soci. L’Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ARTICOLO 3
Scopi e attività
Scopi e attività
L’Associazione, promuove ed organizza, senza finalità lucrative, manifestazioni culturali, artistiche, ricreative, didattiche, turistiche, mutualistiche e assistenziali, e partecipa ed esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, visite guidate, laboratori, campagne di catalogazione, riordino archivistico, servizi espositivi, mostre, uffici stampa, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale nell'ambito artistico, umanistico e della divulgazione, conservazione, gestione e tutela dei beni culturali. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, potrà svolgere attività editoriali anche informatica, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo, e libri nei settori d'interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti od altro personale specializzato interno o esterno all'associazione.
A tal fine l’Associazione potrà:
a) - attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire strutture culturali e ricreative, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, ricreative ed assistenziali;
b) - allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni;
c) - esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.
Nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali, l'associazione potrà, in via accessoria e ausiliaria, svolgere le seguenti attività commerciali:
a) prestazioni di servizio rese ad Enti pubblici o a privati;
b) partecipazione di soci a manifestazioni od iniziative promosse da Enti pubblici o da privati;
c) organizzazioni o collaborazioni per iniziative culturali ed artistiche rese ad Enti pubblici o a privati;
d) sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.
L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
L’Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell’informazione. L’Associazione non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.
A tal fine l’Associazione potrà:
a) - attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire strutture culturali e ricreative, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, ricreative ed assistenziali;
b) - allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni;
c) - esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.
Nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali, l'associazione potrà, in via accessoria e ausiliaria, svolgere le seguenti attività commerciali:
a) prestazioni di servizio rese ad Enti pubblici o a privati;
b) partecipazione di soci a manifestazioni od iniziative promosse da Enti pubblici o da privati;
c) organizzazioni o collaborazioni per iniziative culturali ed artistiche rese ad Enti pubblici o a privati;
d) sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.
L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
L’Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell’informazione. L’Associazione non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.
ARTICOLO 4
Soci
Soci
All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile, e verrà annualmente determinata dal Consiglio Direttivo. I soci ed i loro familiari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell’Associazione, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare alle attività ed alle manifestazioni organizzate. Le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali. Non sono ammessi soci temporanei.
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali. Non sono ammessi soci temporanei.
ARTICOLO 5
Criteri di ammissione e esclusione dei soci
Criteri di ammissione e esclusione dei soci
L’ammissione all’Associazione è subordinata alle seguenti norme:
a) presentazione della domanda;
b) accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di accettare o respingere la domanda di ammissione senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. Il consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La qualità di socio si perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi.
Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.
L’espulsione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:
a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’Associazione o con le norme del presente statuto;
b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
c) mancato pagamento delle quote associative;
d) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all’Associazione.
In ogni caso, prima di procedere all’espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
a) presentazione della domanda;
b) accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di accettare o respingere la domanda di ammissione senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. Il consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La qualità di socio si perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi.
Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.
L’espulsione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:
a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’Associazione o con le norme del presente statuto;
b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
c) mancato pagamento delle quote associative;
d) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all’Associazione.
In ogni caso, prima di procedere all’espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
ARTICOLO 6
Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’ Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito.
a) l’ Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito.
ARTICOLO 7
L’Assemblea generale
L’Assemblea generale
L’Assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo.
L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in quest’ultimo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e adempie ai seguenti compiti:
- approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- elegge il Consiglio direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;
- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l’ordinaria amministrazione;
- delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- decide l’importo della quota associativa annuale;
- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell’anno precedente;
- decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
- esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo;
- delibera le modifiche al presente statuto.
Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso scritto o con e-mail o con avviso esposto presso la sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata. L’Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto spedito per lettera raccomandata al domicilio di ogni socio almeno 10 giorni prima della data fissata.
Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, tranne nei casi di modifica dello statuto per cui si richiede la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e nei casi di scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio per cui occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall’Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto. Per l’elezione del Consiglio direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l’Assemblea stessa e dal verbalizzante. Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 10 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione. Il voto è singolo come da disposizione del codice civile (art.2532).
L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in quest’ultimo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e adempie ai seguenti compiti:
- approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- elegge il Consiglio direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;
- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l’ordinaria amministrazione;
- delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- decide l’importo della quota associativa annuale;
- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell’anno precedente;
- decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
- esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo;
- delibera le modifiche al presente statuto.
Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso scritto o con e-mail o con avviso esposto presso la sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata. L’Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto spedito per lettera raccomandata al domicilio di ogni socio almeno 10 giorni prima della data fissata.
Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, tranne nei casi di modifica dello statuto per cui si richiede la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e nei casi di scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio per cui occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall’Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto. Per l’elezione del Consiglio direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l’Assemblea stessa e dal verbalizzante. Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 10 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione. Il voto è singolo come da disposizione del codice civile (art.2532).
ARTICOLO 8
Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da 5 consiglieri eletti fra i soci. Il consiglio direttivo rimane in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente. Il Consiglio può attribuire incarichi particolari ai suoi componenti e costituire commissioni e settori di attività. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. In caso ciò non fosse possibile, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo viene dichiarato decaduto. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.
Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, sono conservati agli atti.
Il Consiglio ha il compito di:
- redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- formulare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l’utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività;
- adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto o con e-mail o con avviso esposto nella sede dell’associazione almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente. Il Consiglio può attribuire incarichi particolari ai suoi componenti e costituire commissioni e settori di attività. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. In caso ciò non fosse possibile, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo viene dichiarato decaduto. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.
Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, sono conservati agli atti.
Il Consiglio ha il compito di:
- redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- formulare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l’utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività;
- adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto o con e-mail o con avviso esposto nella sede dell’associazione almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
ARTICOLO 9
Il Presidente
Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e di curare l’attuazione delle deliberazioni assunte. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente (se previsto).
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e di curare l’attuazione delle deliberazioni assunte. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente (se previsto).
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.
ARTICOLO 10
Patrimonio
Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalla quote associative non rivalutabili e intrasmissibili, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà.
ARTICOLO 11
Anno sociale
Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno (o diverso periodo scelto dall’Associazione).
ARTICOLO 12
Modifiche dello Statuto
Modifiche dello Statuto
Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 7 (presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti).
Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.
Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.
ARTICOLO 13
Scioglimento dell’Associazione
Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione (con il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati), il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe e a fini di pubblica utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall’Assemblea.
ARTICOLO 14
Rinvio
Rinvio
Per quanto non convenuto nel presente statuto valgono le norme previste dalle leggi in materia.